Molto spesso accade che il cliente trovi un graffio sulla fiancata, un fanale o un vetro rotto quando l'auto era parcheggiata: siamo certi che questi danni rientrino nella definizione di atto vandalico?
Analizziamo giuridicamente le due fattispecie.
ATTO VANDALICO
Per atto vandalico si intende il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione (artt. 635 e 639 del Codice Penale). In questo caso il danno ha evidentemente una natura dolosa e rappresenta un'azione intenzionale ad opera di chi lo ha compiuto con la volontà palese di nuocere o danneggiare il veicolo.
DANNO DA CIRCOLAZIONE
Per danno da circolazione si intende un qualunque danno avvenuto durante la circolazione del veicolo. Nel concetto di circolazione stradale (ex art. 2054 Codice Civile) vanno ricompresi tanto lo stato di movimento, quanto la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa: in altre parole il danno può avvenire anche in fase di sosta o di fermata del veicolo perché, occupando di fatto l'area stradale, esiste la possibilità di interferenza e incontro con la circolazione delle altre auto.
Riconoscere un danno da atto vandalico non è scontato come sembra. La vera differenza rispetto al danno da circolazione, sta, come detto, nel fatto che sia una persona a compierlo con intenzione dolosa rispetto al veicolo.
I casi più evidenti:
- imbrattamento (scritte sul veicolo con tinta o oggetti appuntiti)
- rottura cristalli o parti del veicolo causati da lancio di sassi o altri oggetti
- danni agli pneumatici evidentemente tagliati o trinciati
Altro importante fattore che ti permette di distinguere un danno da circolazione rispetto ad un atto vandalico è il numero dei veicoli coinvolti: due per il danno da circolazione e uno solo in caso di atto vandalico.
Nel caso in cui il danno da atto vandalico sia accertato, prima di procedere all'apertura del sinistro occorre presentare una denuncia contro ignoti presso le Forze dell'Ordine e procedere all'apertura della pratica entro il numero di giorni indicato nel fascicolo informativo.
Se hai qualche dubbio in merito, contatta il nostro Ufficio Sinistri scrivendo una email a: sinistri@euroconsultingbg.it.