Il proprietario è sempre custode dei propri alberi a meno che non abbia trasferito il titolo di custodia e di responsabilità in forma scritta a terzi (es. contratti di comodato o di locazione).
Sul titolare della custodia grava perciò un dovere di diligenza nelle sue mansioni, la cui violazione implica, in caso di evento lesivo, colpe civilmente e penalmente gravi.
IL PROFILO GIURIDICO
L’art. 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta del principio secondo il quale chi detiene una cosa a qualsiasi titolo, proprietà, locazione, uso, è responsabile per i danni che questa cagiona a terzi.
Quando i danni sono causati dalla caduta di alberi e piante si rileva automaticamente una responsabilità civile a carico del titolare della custodia (proprietario o amministratore). In questo caso, è molto difficile rilevare un’azione di tipo doloso, mentre è più frequente riconoscere una responsabilità colposa, dovuta a imperizia o negligenza nella custodia.
I PRINCIPALI MOTIVI DELLA CADUTA DI ALBERI
Le statistiche dicono che il 95% degli schianti è causato da:
• parassitologie alle radici, al fusto o alle branche
• difetti morfologici di crescita
• indebolimenti per lesioni subite da scavi o da potature eseguite in maniera scorretta
Nel restante 5% dei casi la responsabilità è addebitabile ad eventi naturali imprevedibili e di forza maggiore.
Detto questo, 9 volte su 10 i danni e le lesioni causate dalla caduta di un albero potevano essere evitate monitorando e intervenendo anticipatamente con la “manutenzione di riduzione del rischio”. In questi casi, infatti, il custode risulta responsabile per negligenza o imprudenza.
Il grado di responsabilità, inoltre, muta in base alla zona circostante: presenza continua di persone o cose (alto), presenza saltuaria (medio), presenza molto rara (basso).
Per liberarsi dalle responsabilità civili occorre dimostrare la casualità fortuita, o causa di forza maggiore, ossia che l’evento si è verificato per una causa esterna, imprevedibile e inevitabile, estranea perciò alle responsabilità di custodia dell’albero.
Attenzione: il custode dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza per impedire l'evento dannoso (es. accertamento delle attuali condizioni mediante la Valutazione della Stabilità degli Alberi (VTA), manutenzione ordinaria e straordinaria).
LE COPERTURE ASSICURATIVE
Per i danni causati a terzi dagli alberi di pertinenza della nostra abitazione
La garanzia Responsabilità civile della casa opera con riguardo alle abitazioni abituali e saltuarie, nonché alle pertinenze di cui all'articolo 817 del codice civile (es. giardini, alberi, orti, viali privati, piscine ecc.).
Per i danni all'abitazione causati dagli alberi di nostra pertinenza
Consigliamo di fare molta attenzione, in quanto alcune Compagnie del mercato hanno recentemente aggiornato le condizioni di assicurazione, escludendo i danni che i nostri alberi possono causare alla nostra abitazione.
Per i danni subìti dall'albero stesso
Dato l'intensificarsi degli eventi meteorologici, le Compagnie stanno escludendo dalle condizioni di assicurazione i danni subìti dagli alberi e dai giardini di proprietà dell'assicurato a seguito di tali eventi.
Resta invece sempre operante la garanzia incendio, se acquistata.
Per i danni che subiamo dalla caduta di alberi di terzi
Rarissime sono le Compagnie del mercato che assicurano le Abitazioni e i Veicolo dalla caduta di alberi di terzi.
1. VEICOLI
Ad esempio, UnipolSai indennizza i danni subìti dal Veicolo assicurato a seguito della caduta di alberi, sassi e ghiaccio, acquistando la garanzia Eventi Naturali (fascicolo informativo 11/2024).
2. ABITAZIONI
Ad esempio, UnipolSai indennizza i danni all'Abitazione assicurata da caduta di alberi di terzi, acquistando però la versione "completa" della garanzia Eventi Naturali (fascicolo informativo 01/2024).
Per i danni che subiamo dalla caduta di alberi su strada pubblica
Es. 1: caduta di un albero collocato in area pubblica per scarsa manutenzione delle autorità locali
Occorre inviare una diffida al comune (o all’ente gestore) mediante raccomanda a/r. La diffida deve contenere la descrizione dell’evento, foto, gli estremi del veicolo danneggiato e del proprietario, ora e luogo e l’entità del danno.
Es. 2: caduta di un albero collocato in un’area pubblica a seguito di evento atmosferico
Il comune potrebbe opporsi al risarcimento perché ritiene l’evento atmosferico dovuto ad un “caso fortuito” o a “forza maggiore”, ad esempio una tromba d’aria o una nevicata eccezionale. In questo caso, il comune dovrà dimostrare di aver provveduto con la dovuta diligenza alla manutenzione dell’albero. Per tale motivo, è necessario sottoscrivere una copertura assicurativa che tuteli la nostra Abitazione e il nostro Veicolo da tale evento (vedi i precedenti punti 1 e 2).
Se hai bisogno della nostra consulenza, scrivi senza impegno a professionisti@euroconsultingbg.it.
Fonti: studiolegalericcio.it; brocardi.it; allianzviva.it; unipolsai.it; helvetia.it.